Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare censure specifiche che evidenzino errori di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per i ricorrenti. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti fondamentali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate nei primi due gradi di giudizio, decidevano di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Parallelamente, le difese trasmettevano una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Tuttavia, la vicenda processuale ha preso una piega inaspettata, evidenziando due distinti profili di criticità: uno formale, relativo alla rinuncia, e uno sostanziale, legato ai motivi del ricorso stesso.
La Rinuncia al Ricorso: Un Atto Invalido
Il primo punto esaminato dalla Corte riguarda la dichiarazione di rinuncia. I giudici hanno stabilito che tale dichiarazione non era ‘rituale’, ovvero non rispettava le formalità previste dalla legge per garantirne la provenienza certa dagli imputati. Senza queste formalità, l’atto è stato considerato privo di efficacia, come se non fosse mai stato presentato. Questo dettaglio, sebbene superato dalla decisione successiva, ci ricorda l’importanza del rispetto delle procedure in ogni fase del processo.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
Nonostante l’invalidità della rinuncia, la Corte ha proceduto all’analisi dei ricorsi, concludendo per la loro inammissibilità. Le motivazioni si fondano su due pilastri principali.
Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo motivo di ricorso contestava la revoca di una richiesta di rito abbreviato. La Corte ha osservato che questa censura non faceva altro che replicare argomenti già ampiamente esaminati e correttamente respinti dai giudici di merito. Riproporre le stesse questioni senza individuare un vizio di legittimità specifico nella decisione impugnata trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, funzione che non spetta alla Cassazione. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di questa impostazione.
Contestazione Generica del Dolo
Il secondo motivo mirava a contestare l’elemento soggettivo del dolo per i reati ascritti. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato una ‘evidente genericità della prospettazione’. I ricorrenti non avevano articolato una critica puntuale e specifica contro la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a una contestazione vaga che ricalcava quella, già debole, presentata nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se le loro motivazioni siano logiche e coerenti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, senza denunciare specifici vizi di legge o di motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La genericità è un vizio fatale perché impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Conclusioni
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Tale declaratoria comporta automaticamente due conseguenze per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. La pronuncia in esame è un monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente solidi, specifici e focalizzati sui soli profili di legittimità.
È possibile ritirare un ricorso in Cassazione in qualsiasi modo?
No, la rinuncia al ricorso deve essere presentata seguendo precise formalità di legge che ne attestino con certezza la provenienza dalla parte che ha proposto l’impugnazione. In assenza di tali requisiti, la rinuncia è considerata non rituale e, quindi, inefficace.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando i motivi sono generici, ossia non specificano chiaramente l’errore di diritto commesso dal giudice precedente, oppure quando si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e decise nei gradi di merito, senza sollevare valide censure di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME ed COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e vista la dichiarazione di rinunzia al rico trasmessa dalle difese delle ricorrenti;
ritenuto che le rinunzie trasmesse non sono rituali perché le relative dichiarazioni risult sottoscritte senza alcuna formalità idonea ad attestarne la riferibilità alle due imputate;
ritenuto che i ricorsi che riposano su censure identiche, sono comunque inammissibili in quanto il primo motivo delle due impugnazioni replica profili di censura- legati alla revoca de richiesta di abbreviato, ritenuta non consentita dai giudici del merito, perché pervenuta quand la stessa era stata assentita dal giudice, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, mentre il seco motivo, diretto a contestare il dolo rispetto ai reati contestati alle due imputate, appare v dalla evidente genericità della prospettazione, analoga a quella connotante il gravame di merito ( come rimarcato dalla Corte di appello) a fronte della puntualità della decisione appellata tema ( si veda il punto 8 della sentenza di primo grado)
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.