Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando le ragioni che conducono a tale esito e le conseguenze per il ricorrente. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché un’impostazione errata dell’impugnazione può risultare non solo inefficace, ma anche onerosa. Questo provvedimento ci guida attraverso i principi cardine che regolano l’accesso al più alto grado di giudizio penale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna. Il ricorso si fondava su specifiche critiche relative alla valutazione del dolo, ovvero dell’intenzionalità del reato contestato, e sulla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per poter essere discussa. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che riflettono i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati qualificati come ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente non ha contestato un errore nell’applicazione o interpretazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha tentato di proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove. Questo tipo di critica non è ammesso in Cassazione, il cui compito non è quello di ricostruire la vicenda, ma solo di verificare la correttezza giuridica (la ‘legittimità’, appunto) della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che tali argomenti erano peraltro riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
In secondo luogo, anche la critica relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione logica, coerente ed esauriente su questo punto, rendendo l’obiezione del ricorrente priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento per censurare errori di diritto, non per tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende serve da deterrente contro la presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. La lezione è chiara: per adire la Suprema Corte è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e focalizzate esclusivamente sulla violazione di legge o sui vizi di motivazione, evitando di riproporre questioni fattuali già decise nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Poiché era fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, consistenti in mere critiche sulla ricostruzione dei fatti (doglianze in punto di fatto) che erano già state correttamente valutate e respinte nei gradi di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un ricorso penale?
La Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente la legge, e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1114 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1977
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 95
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito in ordine al dolo del delitto contestato (pag. 3) ed in quanto manifestamente infonda con riferimento all’art. 131 bis cod. pen. perché la lettura del provvedimento impugnato connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali com risulta alle pagine 3 e 4;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.