Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi dell’Ordinanza 45320/2024
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45320 del 2024 offre un chiaro esempio dei limiti entro cui può muoversi un’impugnazione di fronte alla Suprema Corte, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. Questo provvedimento sottolinea la funzione della Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è rivedere i fatti, ma assicurare la corretta applicazione del diritto.
La Vicenda Processuale
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. I ricorrenti contestavano la loro responsabilità penale, in particolare per quanto riguarda il reato di resistenza e la valutazione sull’attendibilità della persona offesa.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una motivazione netta e precisa. I giudici hanno riscontrato che i motivi presentati dai ricorrenti non erano altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, gli imputati chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, come la credibilità di un testimone o l’esistenza dell’intenzione (dolo) nel commettere il reato di resistenza. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il Ruolo della Corte di Cassazione come Giudice di Legittimità
È fondamentale comprendere che la Cassazione opera in ‘sede di legittimità’. Ciò significa che il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza manifeste incongruenze. Quando una sentenza di merito è supportata da argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente solide, come nel caso in esame, il giudizio non è sindacabile dalla Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che le censure dei ricorrenti erano ‘meramente riproduttive’ di profili già vagliati e disattesi. I giudici di merito avevano fornito argomenti ‘giuridicamente corretti, puntuali e coerenti’ rispetto alle doglianze difensive. La valutazione sull’attendibilità della persona offesa e sull’elemento soggettivo del dolo nel reato di resistenza erano state compiute in modo logico e immune da vizi. Pertanto, tentare di rimettere in discussione tali valutazioni in Cassazione si traduce in una richiesta di un nuovo giudizio di merito, che per legge non è consentito.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze precise, stabilite dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte li ha condannati al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché chiedono una nuova valutazione dei fatti o perché ripropongono in modo identico censure già correttamente respinte dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45320 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BATTIPAGLIA il 13/07/1973
COGNOME NOME nato a EBOLI il 04/08/1971
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria trasmessa nell’interesse dei ricorrenti;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizi di merito no sindacabile in questa sede sia in relazione alle valutazioni di matrice probator anche inerenti alla attendibilità della persona offesa, sottese al giudizio di responsabilità as al Farro per il capo 1), sia con riguardo ai rilievi critici prospettati in relazione al dol per i fatti di resistenza attribuiti agli agiti dei due ricorrenti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.