Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/11/1988
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
0)Ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Milano che – parzialmente riformando la sentenza resa dal locale Tribunale il 15 dicembre 2021, in esito a giudizio abbreviato, per
avere concesso all’imputato il beneficio della non menzione – ha confermato l’affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all’art. 189
commi 1, 6 e 7, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e assoluzione
dell’imputato perché il fatto non sussiste; erronea applicazione dell’art. 133
cod. pen., vizio di motivazione in ordine all’avvenuta conferma della sentenza di primo grado, assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.)
sono inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Entrambi i motivi,
nella loro genericità, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territorial rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH