Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, è fondamentale che questa abbia basi giuridiche solide. In caso contrario, si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, spiegando perché un ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’obiettivo del ricorso era, presumibilmente, ottenere un’ulteriore revisione della pena inflitta nel grado precedente. Tuttavia, la vicenda ha preso una piega diversa da quella sperata dal ricorrente.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non hanno analizzato il contenuto delle doglianze del ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei presupposti per procedere. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede in una constatazione molto semplice ma giuridicamente decisiva. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello, nel giudizio precedente, aveva già provveduto a una diminuzione complessiva della pena, riducendola fino a raggiungere il cosiddetto “minimo edittale”.
Il minimo edittale rappresenta la soglia minima di pena che la legge stabilisce per un certo reato. Il giudice, nella sua discrezionalità, può muoversi all’interno di una forbice tra un minimo e un massimo, ma non può mai scendere al di sotto di tale limite. Poiché la Corte d’Appello aveva già applicato la pena più bassa possibile, qualsiasi ulteriore richiesta di riduzione diventava, di fatto, improponibile. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse privo di fondamento e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non si può ricorrere in Cassazione senza validi motivi di diritto. La pretesa di ottenere uno sconto di pena, quando questa è già stata fissata al livello più basso consentito dalla legge, costituisce un motivo che rende l’impugnazione sterile e destinata all’insuccesso. La decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di adire la Suprema Corte, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche le rilevanti conseguenze economiche che derivano da una dichiarazione di inammissibilità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata perché mancano i presupposti di legge per farlo. Il ricorso viene rigettato in via preliminare.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già ridotto la pena al minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge, rendendo infondata ogni ulteriore richiesta di riduzione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTO il 18/11/1981
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 40830/24 Difede
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
385 cod. pen.);
Esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che dalla motivazione del provvedimento impugnato
emergono le ragioni poste a fondamento dell’esclusione del beneficio (non soltanto l’assenza di «dati circostanziali postivi» ma anche la complessiva
gravità del fatto, cfr. p. 3 della sentenza);
Ritenuto, in ogni caso, che la Corte d’appello ha provveduto a una diminuzione complessiva della pena, riportando quest’ultima al minimo edittale;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025