Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14867 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/08/1972
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato ascritto, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il
frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere
specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019,
COGNOME, Rv. 277495);
che, inoltre, le doglianze difensive inerenti all’individuazione del
tempus tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o
commissi delicti un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli
adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.