Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che automatico. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze. Quando un’impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, fermando il processo sul nascere e addebitando costi significativi al ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari nel maggio 2024. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una revisione del suo caso. Il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte Suprema, che ha fissato l’udienza per il marzo 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. Con una breve ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso semplicemente inammissibile.
Questa decisione significa che i giudici non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dei presupposti processuali. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, impedendo che questioni non meritevoli di approfondimento (per vizi di forma o di sostanza dell’atto di impugnazione) giungano alla discussione di merito, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario.
Le conseguenze della declaratoria di ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi. Il provvedimento ha comportato due sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento vengono addebitati alla parte che ha dato causa al giudizio con un ricorso viziato.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni avventate o dilatorie, i cui proventi sono destinati a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. Questa prassi è comune nei provvedimenti che si limitano a una statuizione di rito. Le ragioni possono essere molteplici: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, potrebbe mancare di motivi specifici come richiesto dal codice di procedura penale, oppure potrebbe aver contestato valutazioni di fatto, che sono precluse al giudizio di Cassazione, il quale è limitato alla sola violazione di legge.
L’assenza di una motivazione dettagliata nel testo dell’ordinanza non significa che la decisione sia arbitraria; le ragioni sono contenute negli atti processuali e sono state valutate dai giudici, i quali hanno ritenuto sufficiente richiamare la formula di rito per chiudere il procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa vicenda sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un diritto esercitabile senza limiti. In particolare, il ricorso per Cassazione è uno strumento eccezionale, soggetto a requisiti di ammissibilità molto stringenti. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile serve a proteggere la funzione della Corte Suprema come organo di nomofilachia, ovvero garante dell’uniforme interpretazione della legge.
Per il cittadino, la lezione è chiara: prima di intraprendere un percorso giudiziario, specialmente fino all’ultimo grado, è essenziale una valutazione approfondita da parte di un legale esperto circa la reale sussistenza dei presupposti di legge. Un’impugnazione presentata senza le dovute cautele non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche costi economici rilevanti, trasformando un tentativo di far valere un proprio diritto in un’ulteriore sanzione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda nel caso specifico?
No, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione. La loro decisione si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza procedurale del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14641 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITRITTO il 28/04/1969
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto
dall’art. 612 cpv. cod. pen.;
rilevato che con l’unico motivo il ricorso lamenta vizi di motivazione in ordine alla all’affermazione di responsabilità dell’imputato, denunziando un’erronea valutazione
del quadro probatorio;
ritenuto che esso, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità
perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia manifestamente infondato posto che il medesimo prospetta asseriti difetti motivazionali che non emergono dal
provvedimento impugnato, nel quale la Corte di merito ha chiarito come dal tenore testuale dell’espressione proferita dall’imputato emergesse un’obiettiva carica
intimidatoria con conseguente configurazione della fattispecie contestata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.