Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è un percorso rigoroso e disciplinato da norme precise. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito; molte si arrestano di fronte a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le cause e, soprattutto, le conseguenze di tale esito processuale, che può comportare oneri economici significativi per il proponente.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale in esame è lineare. Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: la Declaratoria di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente (ad esempio, se avesse ragione o torto sui fatti), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In sostanza, i Giudici hanno stabilito che l’impugnazione mancava dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere discussa.
La conseguenza di questa declaratoria è duplice e pesante:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il reinserimento dei detenuti. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi palesemente infondati o presentati con finalità meramente dilatorie.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità nel caso concreto, possiamo delineare le ragioni generali che conducono a un simile esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si imputano alla sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo (ad esempio, la credibilità di un testimone), ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
* Vizi formali: L’atto potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, da un soggetto non legittimato o senza il patrocinio di un avvocato abilitato.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono, a una prima analisi, del tutto privi di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio automatico, ma uno strumento eccezionale per correggere specifici errori di diritto. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una decisione che rende definitiva la sentenza di secondo grado e comporta conseguenze economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi per l’assistito.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma ha respinto l’impugnazione per vizi procedurali o perché i motivi erano manifestamente infondati. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13972 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 11/06/1994
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui gli artt.
56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza per mancanza degli elementi probatori
sufficienti a fondare la responsabilità penale dell’imputato e il mancato proscioglimento dell’imputato a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico
perché si risolve in meri enunciati privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto ch sorreggono le richieste;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025