Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POZZUOLI il 14/10/1965
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, laddove si limita a contestare
non irragionevole – massima di esperienza applicata dai giudici di merito (c
3, in tema di presunzione che, in assenza di attendibili elementi probatori di contrario, quali una denuncia di smarrimento o furto, il soggetto intestatari
carta Postepay coincida con l’utilizzatore della stessa), non è consent giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Ro
Rv. 281385-01; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 261992-01);
osservato che il secondo motivo, con cui si contesta il complessiv
trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetr manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione posta a base
diniego da parte dei giudici di appello (cfr. p. 6, ove si rileva che – per primo giudice, non più emendabile – la pena finale è inferiore ai minimi di
sottolineando altresì l’inefficacia deterrente delle precedenti con l’inesistenza di ulteirori elementi positivamente valutabili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.