Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PRATO il 20/05/1978
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha interposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione della legge penale in ragione della mancata riduzione della pena per il delitto tentato, è manifestamente infondat
in quanto la pena irrogata (tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze e de riduzione per il rito abbreviato), pari a quattro mesi di reclusione ed euro 103 di multa, ri
nello spazio edittale previsto per il tentativo (cfr. artt. 56, comma 2, e 624 cod. pen.) che è
autonomo di reato e non deve essere determinato esplicitando la riduzione della pena rispetto a quella prevista per l’ipotesi consumata (cfr. Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 – dep. 2022
COGNOME, Rv. 282868 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio
(cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME,
267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/2/2025.