Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTEBELLUNA il 18/01/1974
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 14.5.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato
un’istanza del condannato di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare;
Evidenziato che il ricorso contiene critiche frammentarie al provvedimento impugnato, che tuttavia non inficiano il ragionamento del rigetto del Tribunale di
Sorveglianza, fondato sull’assenza di revisione critica (su cui nulla di concreto dice il ricorrente) e sul carattere itinerante dell’attività lavorativa (peraltro, non
formalizzata) che renderebbe difficile il monitoraggio;
Ritenuto che, a fronte di tale motivazione non illogica, il ricorso sollecita non più
che una rilettura dei dati di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dei quali si propone una interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale
di Sorveglianza per sostenere, nel merito, l’affidabilità del condannato e la possibilità di un suo reinserimento sociale;
Considerato, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025