Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Errore Procedurale
Quando si impugna una sentenza, la speranza è che un giudice di grado superiore riesamini il caso e corregga eventuali errori. Tuttavia, il percorso verso la giustizia è lastricato di regole procedurali precise. Un errore in questa fase può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che blocca l’appello prima ancora che ne venga esaminato il merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle pesanti conseguenze di tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 6 dicembre 2024. Un imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, al fine di ottenerne l’annullamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 5 maggio 2025, non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. L’esame si è fermato a un livello preliminare, quello della verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso. All’esito di tale controllo, i giudici hanno emesso un’ordinanza con la quale hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha avuto due effetti immediati e gravosi per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita nel dettaglio i motivi specifici che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in termini generali, un ricorso può essere dichiarato tale per diverse ragioni previste dal codice di procedura penale. Tra le cause più comuni vi sono la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato o la violazione di altre prescrizioni formali.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è una pronuncia processuale che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. La condanna accessoria al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questo caso evidenzia in modo emblematico l’importanza cruciale della corretta osservanza delle norme procedurali. Un errore formale può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, rendendo definitiva la sentenza di condanna precedente. La dichiarazione di inammissibilità non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Per questo motivo, affidarsi a un difensore esperto e scrupoloso è fondamentale per navigare le complessità del processo penale ed evitare esiti tanto pregiudizievoli.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione, ossia se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, a causa della mancanza di un requisito procedurale previsto dalla legge. L’atto viene rigettato per una questione di forma.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento (spese processuali) sia un’ulteriore somma di 3.000 euro a titolo di sanzione, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la decisione della Corte d’Appello di Milano?
No. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha impedito alla Corte di Cassazione di procedere all’esame del merito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che di conseguenza è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20551 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 17/06/1974
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato
di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di
primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata dalla permanenza della pericolosità
sociale e richiamando “… una serie impressionante di precedenti per reati contro il patrimonio oltre che due precedenti per il reato di evasione” di cui il ricorrente è
gravato, pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenare la insofferenza del ricorrente al rispetto dei provvedimenti
giurisdizionali.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice