Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20447 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/09/1992
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto tentato;
Considerato che il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, rappresentando che
il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare e che il Procuratore generale aveva depositato tardivamente le proprie conclusioni, oltre il termine di dieci giorni
prima dell’udienza fissato dall’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 e dopo la scadenza del termine, spettante alla difesa, per il deposito delle proprie conclusioni.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza d
espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposit
tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del
proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv.
286664). Nel caso di specie, le doglianze proposte sono del tutto generiche e non indicano come le conclusioni depositate tardivamente avrebbero potuto condizionare
l’esito del giudizio di appello; pertanto, il sua pur tardivo deposito delle richieste dell parte pubblica non determina alcuna lesione del diritto di difesa e,
conseguentemente, viene meno la configurabilità stessa dell’invocata nullità di ordine generale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente