Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 07/08/1980
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa
di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a
fronte di una congrua e non illogica motivazione che, correttamente, ritiene assente la particolare tenuità del fatto in relazione ai pregressi contatti intercorsi tra il COGNOME
organizzazioni criminali dedite a tipologie di reati analoghi a quello per il quale è stat condannato tanto da essere sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, nonché condannato per art. 74 D.p.r. 309/90 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e
congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’ar
133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttament esercitati nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente