Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21355 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI 02KMUOW nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è
dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente,
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/20 Tushaj, Rv. 266590 – 01 e 266591 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01), le doglianze difensive dell’appello, merament riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’abituali comportamento alla luce dei plurimi precedenti della stessa indole, nonché sull non particolare tenuità dell’offesa in ragione delle modalità esecutive de condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.