Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1990
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è
dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente,
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/20 Tushaj, Rv. 266590 – 01 e 266591 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01), le doglianze difensive dell’appello, merament riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’abituali comportamento alla luce dei plurimi precedenti della stessa indole, nonché sull non particolare tenuità dell’offesa in ragione delle modalità esecutive de condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.