Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un errore può costare caro, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei vizi che conducono a tale esito, delineando i confini invalicabili per chi si rivolge al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. L’individuo, attraverso il suo difensore, ha sollevato otto distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esame della Corte di Cassazione si è concluso con una declaratoria di inammissibilità, confermando la decisione del grado precedente e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una multa.
I Motivi del Ricorso e il Loro Rigetto
L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, rilevandone l’infondatezza e la non conformità ai principi che regolano il giudizio di legittimità.
Errore sull’Impugnazione Incidentale e sulla Memoria Difensiva
Il primo motivo lamentava l’impossibilità di proporre un’impugnazione incidentale. La Corte ha prontamente respinto la censura, ricordando che tale istituto è previsto dall’art. 595 del codice di procedura penale esclusivamente per il giudizio d’appello, non per quello di cassazione.
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta mancata considerazione di una memoria difensiva, è stato giudicato infondato. Il ricorrente, infatti, non ha specificato in che modo tale memoria fosse rilevante ai fini della decisione, rendendo la sua doglianza generica e astratta.
La Genericità come Vizio Fatale del Ricorso Inammissibile
Un punto cruciale della decisione riguarda la genericità delle censure. Il terzo motivo, ad esempio, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già motivato adeguatamente il diniego facendo riferimento alla gravità della condotta. Il ricorso, invece di contestare specificamente tale motivazione, si è limitato a una lamentela generica, insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
La Ripetitività e l’Incursione nel Merito
Gran parte del ricorso (dal quarto al settimo motivo) è stata liquidata come meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter semplicemente ripresentare le stesse difese. Infine, l’ottavo motivo è stato giudicato inammissibile perché verteva interamente su questioni di fatto, ovvero sulla ricostruzione della responsabilità dell’imputato. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo ruolo non è quello di stabilire chi ha torto o ragione sui fatti, ma di assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente nei gradi precedenti. I motivi di ricorso devono, quindi, denunciare violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di sollecitare la Corte a una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti è destinato a fallire. L’ordinanza in esame ribadisce con forza che la genericità, la ripetitività e l’invasione nel merito fattuale costituiscono cause ostative che rendono il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico e giuridico. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve essere mirata e consapevole dei limiti strutturali del giudizio di legittimità per evitare di incorrere in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
È possibile presentare un’impugnazione incidentale (o contro-ricorso) in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che l’impugnazione incidentale è prevista dall’art. 595 c.p.p. solo per il giudizio di appello e non per il ricorso per cassazione.
Perché la Corte ha ritenuto generico il motivo sulle circostanze attenuanti?
Perché la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione adeguata per non concederle, basandosi sulla gravità della condotta dell’imputato, e il ricorrente non ha contestato tale motivazione con argomenti specifici.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 15/06/1955
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria, con la quale si insiste nei motivi di ricorso;
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l’impugnazione incidentale che il ricorrente lamenta non essere stato in grado di proporre è disciplinata solo per il giudizio di appello (art. 595 cod. proc. pen.), non essendo previsto il contro ricorso per cassazione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il ricorrente non specifica la rilevanza della propria memoria che i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione.
Il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. è generico, avendo la Corte di appello motivato facendo riferimento alla gravità della condotta tenuta dall’imputato.
Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 12-14).
L’ottavo motivo sulla responsabilità del ricorrente è interamente versato in fatto.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024