Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve seguire regole precise per garantire l’efficienza del sistema. Un esempio emblematico è rappresentato dalla disciplina del ricorso inammissibile, un istituto che sanziona le impugnazioni prive dei requisiti di legge. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze pratiche di questa declaratoria, che vanno oltre la semplice reiezione dell’appello.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente aveva impugnato la decisione del giudice di secondo grado, lamentando, tra i motivi, una “motivazione manifestamente illogica”. Si tratta di un vizio che, se provato, può portare all’annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione diversa.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con la quale lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere validamente esaminato.
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative e automatiche per chi ha proposto l’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente sintetico, la logica sottostante è chiara. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando i motivi di ricorso sono esposti in modo generico, non specifico, o risultano manifestamente infondati, il legislatore prevede lo strumento dell’inammissibilità.
Nel caso specifico, è probabile che la Corte abbia ritenuto il motivo della “motivazione manifestamente illogica” formulato in modo non conforme ai canoni richiesti, trasformandolo in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità funge quindi da filtro per impedire che la Corte Suprema venga oberata da ricorsi che non hanno alcuna possibilità di essere accolti.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La conseguenza più tangibile della declaratoria di ricorso inammissibile è di natura economica. La Corte, come previsto dalla legge, ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha attivato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro. Questa non è una semplice refusione di costi, ma una vera e propria sanzione pecuniaria che ha lo scopo di disincentivare la proposizione di ricorsi avventati o palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. L’ordinanza dimostra come il sistema processuale preveda meccanismi sanzionatori per preservare la propria funzionalità e serietà.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo che il ricorrente è stato condannato a pagare in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene applicata una sanzione economica in caso di inammissibilità?
La sanzione economica ha una funzione deterrente: serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, generici o palesemente infondati, che congestionano il sistema giudiziario senza avere concrete possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 05/02/1977
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parz riforma della pronuncia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
Napoli Nord del 21 maggio 2024 per avere, in considerazione della rinuncia a motivi di appello, ridotto la pena irrogata a NOME COGNOME ha conferma
l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato allo stesso ascritt
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, co unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con
riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex
art.
62-bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare c essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità
giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia ass
motivazione manifestamente illogica.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
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