Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il 17/11/1987
DI NOME COGNOME nato a PALERMO il 03/12/1970
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
7633/25
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza dell’idoneità delle minacce ad ostacolare l’atto di ufficio, che la Corte di appello di
Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici
e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all’art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio
non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della
Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da
vizi logici, perché fondate’, su condivisibili massime di esperienza e convergente con quellikdel Tribunale; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione
delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
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Il Consi liere estensore
Il Presidente