Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24222 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/05/1985
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato – riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena – la pronuncia di primo grado, con la quale
COGNOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, con tutti e quattro i moti articolato generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato
sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diver ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U
del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic
evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr.
pagine 2 e ss. della sentenza impugnata); che va ribadito come «l’indagine di legittimità su discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindac
demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisio impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degl interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito)
che la memoria difensiva presentata dall’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente