Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di particola
tenuità del fatto, in considerazione dell’importo non certamente irris incassato fraudolentemente dal NOME pari ad euro 1.200,00 e dei numero
precedenti penali da cui è gravato il medesimo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Corisiglieré Estensore