Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17344 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 20/09/1981
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN .FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria -intempesti
trasmessa in data 1° aprile u.s.,
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme
disattesi dalla corte di merito (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e la mancata
applicazione degli artt. 62, n. 4 e
62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è
manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice d
merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previs per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezional
del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla condanna per la responsabilità civile di cui all’art. 538 cod. proc. pen. è manifestamen infondato, nonché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di appe considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicit le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6) facendo applicazione corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussisten reato
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.