Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 09/04/1967 NOME nato a TARANTO il 06/10/1987
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato avendo la Corte
di appello (nel giudizio di rinvio in cui questa Corte aveva disposto l’annullamento evidenziando lacune in punto di aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) correttamente
rilevato come, pur non sussistendo elementi per ritenere che quello utilizzato per ferire l persona offesa fosse un coltello, certamente dovesse essere qualificato quale arma, seppure
impropria, in ragione sia della sua estrazione dalla tasca immediatamente prima delle ferite inferte in viso, sia per la tipologia di lesione provocata;
rilevato che analogo limite incontra il ricorso di NOME COGNOME con cui si deducono
vizi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della non illogica motivazione della Corte di appello che ha apprezzato, oltre all’assenza di elementi
positivi allegati dalla stessa ricorrente, anche la gravità del fatto che la aveva portato ad accusa i militari di un grave reato quale è la falsificazione dell’atto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025.