Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALAGONIA il 01/02/1964
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato, quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, che il delitto di evasione è stato commesso il 27 agosto 2014 e che, conseguentemente,
il termine massimo di cui all’art. 157 cod. pen., tenuto conto dell’aumento di 2/3
operato ex a rtt. 157 e 161 cod. pen. per la recidiva reiterata specifica è quello del ‘
27 agosto 2024, successivo alla pronuncia della sentenza di appello in data 25
giugno 2024.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa esclusione della recidiva è inammissibile essendo stato dedotto per la prima volta in questa Sede.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – avente ad oggetto il vizio di motivazione per non avere effettuato la necessaria verifica dei riscontri esterni alle
dichiarazioni degli operanti e per non avere tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa – è manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, a pag. 3 e 4 della sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.