Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il 09/05/1987
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME il quale, tramite il proprio difensore
ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata
esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di
cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive i principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di
concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del
pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appena elencati (peraltro non risulta calcolato nel concordato l’aumento di pena per una recidiva neppure contestata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila (1T Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.