Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Comprendere le ragioni di tale esito è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, in quanto evidenzia i limiti precisi del giudizio di legittimità. Questo non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, sollevando una serie di critiche contro la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni è cruciale per comprendere i principi che governano il processo davanti alla Cassazione. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Motivi non Consentiti in Sede di Legittimità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure sollevate. Il ricorrente ha presentato quelle che tecnicamente vengono definite ‘doglianze in punto di fatto’. In altre parole, ha tentato di convincere la Cassazione a riesaminare i fatti e a dare una diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha sottolineato che tali argomentazioni erano meramente riproduttive di profili già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito, il quale aveva fornito corretti argomenti giuridici per motivare la responsabilità penale.
Censure Manifestamente Infondate
Il secondo pilastro riguarda la manifesta infondatezza di altre censure, come quella relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio sulla base di quanto risultava dal casellario giudiziario dell’imputato. La legge, infatti, pone limiti precisi alla concessione di tale beneficio, e in questo caso non erano soddisfatti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La presentazione di un ricorso inammissibile, basato su motivi non consentiti o manifestamente infondati, non solo non porta all’esito sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile, focalizzato esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano doglianze di fatto, meramente riproduttive di censure già respinte in appello, e perché altre censure, come quella sulla sospensione condizionale, erano manifestamente infondate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’ e si limita a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 11/09/1983
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); e da censure manifestamente infondate (la sospensione condizionale non era infatti per legge più concedibile, cfr. casellario giudiziario in atti, come ha correttamente rilevato la Corte di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.