Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si impugna una sentenza, sperando di ottenere una riforma in proprio favore, è fondamentale comprendere le regole del gioco, specialmente se ci si rivolge alla Corte di Cassazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato possa naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo concetto è cruciale perché un ricorso dichiarato inammissibile non viene rigettato nel merito, ma semplicemente non viene esaminato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato una serie di censure sperando di ottenere l’annullamento della decisione. Le doglianze riguardavano sia la valutazione della sua responsabilità penale, sia l’entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di una decisione così netta risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni difensive non erano altro che una pedissequa riproduzione di quelle già presentate e, soprattutto, già ampiamente e correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse cose, senza muovere critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Uno degli errori più comuni, e fatali, nel ricorrere in Cassazione è la genericità dei motivi. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le medesime tesi difensive, senza individuare vizi specifici (come un’errata interpretazione di una norma o una palese contraddizione nella motivazione), è destinato all’inammissibilità. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito una “congrua giustificazione” alle proprie conclusioni, smontando le deduzioni difensive.
La Valutazione sulla Pena e la Recidiva
Anche i motivi relativi alla determinazione della pena sono stati giudicati generici. La difesa lamentava un trattamento sanzionatorio troppo aspro e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Tuttavia, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo sufficiente e non illogico la sua decisione, facendo leva sui “gravi e reiterati precedenti” dell’imputato e sull’applicazione della “recidiva reiterata specifica”. Questi elementi, secondo i giudici, indicavano una maggiore pericolosità sociale del soggetto, giustificando pienamente sia l’esclusione dell’art. 131-bis sia la severità della pena inflitta.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice di merito. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con la motivazione della sentenza, evidenziandone le presunte illogicità o le violazioni di legge. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato aspecifico.
La decisione si allinea all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., rappresenta la diretta conseguenza di questa valutazione negativa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: un ricorso per cassazione non è una seconda opportunità per riesaminare i fatti. È un rimedio straordinario, con requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano nuovi, specifici e incentrati su questioni di pura legittimità. Riproporre stancamente le stesse argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguenze negative non solo per l’esito del processo, ma anche dal punto di vista economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e privi di una critica specifica e logico-giuridica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice d’appello, il quale aveva escluso tale causa di non punibilità basandosi sui gravi e reiterati precedenti penali dell’imputato e sulla sua specifica recidiva, elementi che indicavano una maggiore pericolosità e che rendevano il fatto non qualificabile come di ‘particolare tenuità’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 16/09/1966
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
101/RG. 37302
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di cui in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi d di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con a giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, p rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e pag. 4 circa l’e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento puniti generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motiv dove menziona i gravi e reiterati precedenti dell’imputato, con applicazione della reiterata specifica, di cui il delitto contestato costituisce espressione di maggiore (cfr. pag. 4);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i, 3 marzo 2025.