Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché Non Basta Ripetere le Stesse Argomentazioni
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre secondo le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso che si limita a ripetere pedissequamente le argomentazioni già respinte nel grado precedente è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione offre un’importante lezione sulla funzione dell’impugnazione e sul dovere del difensore di confrontarsi criticamente con la sentenza che intende contestare.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente, attraverso il suo legale, aveva sollevato una serie di censure contro la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’analisi preliminare della Corte di Cassazione ha rivelato una debolezza fatale nell’atto di impugnazione: i motivi proposti non erano altro che una riproposizione delle stesse questioni già sollevate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. In pratica, l’atto di ricorso non teneva in alcuna considerazione le argomentazioni giuridiche con cui il giudice d’appello aveva giustificato la sua decisione, fallendo così nel suo scopo primario.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento consolidato e condiviso, secondo cui l’impugnazione deve esplicare una funzione di critica argomentata contro il provvedimento che si contesta. Non può essere una semplice riproduzione di argomenti pregressi, magari con l’aggiunta di qualche frase di generica contestazione.
La Funzione Critica dell’Impugnazione
I giudici hanno sottolineato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica puntuale e ragionata. Chi presenta un ricorso ha l’onere di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta. Questo implica un confronto diretto e indefettibile con le motivazioni della sentenza impugnata. L’appellante deve spiegare perché le argomentazioni del giudice precedente sono errate, indicando con precisione dove risiede il vizio logico o giuridico. Un ricorso che ignora questo confronto è considerato privo di specificità e, di conseguenza, inammissibile.
Il Rifiuto della Rinnovazione del Dibattimento
Nel caso specifico, uno dei motivi del ricorso riguardava la richiesta, respinta in appello, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale. Anche su questo punto, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il giudice d’appello non ha l’obbligo di riaprire il dibattimento. Può respingere tale richiesta se ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia sufficiente per decidere, a patto che fornisca una motivazione adeguata per tale scelta, come avvenuto nel caso in esame.
Le Motivazioni Giuridiche: Specificità e Confronto Puntuale
Le motivazioni della decisione si radicano negli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che disciplinano i requisiti di forma e le cause di inammissibilità delle impugnazioni. La Corte ribadisce che il contenuto essenziale di un atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato. Senza questo dialogo critico, l’atto perde la sua funzione e si trasforma in un esercizio sterile. Citando precedenti pronunce, la Corte ha ricordato che non è ammissibile un ricorso che ripropone pedissequamente le censure dedotte in appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado le ha respinte. L’assenza di tale confutazione rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la pratica forense. La redazione di un atto di appello o di ricorso non può essere un’attività meccanica di ‘copia e incolla’. Ogni grado di giudizio richiede un approccio nuovo e mirato. La difesa ha il compito di analizzare a fondo le motivazioni della sentenza sfavorevole e di costruire un’argomentazione critica che ne smonti la logica giuridica. Ignorare questo passaggio non solo rende l’impugnazione inefficace, ma espone il cliente a conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi. In particolare, è inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È sempre obbligatorio per un giudice d’appello riaprire il processo se una parte lo chiede?
No, il giudice d’appello non è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento. Può respingere la richiesta se ritiene che le prove già acquisite siano sufficienti per decidere, a condizione che motivi adeguatamente la sua scelta.
Cosa succede economicamente a chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3147 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle censure già proposte in appello e motivamente disattese dalla Corte territoriale; si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che “La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)” (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584);
considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli elementi già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758); nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito con la motivazione contenuta a pag.4 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.