Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto processuale penale, poiché mette in luce i requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Procedimento
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, giudice di ultima istanza nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza che lo vedeva condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se l’imputato avesse ragione o torto sui fatti), ma si ferma a un livello precedente, constatando che l’impugnazione non era legalmente valida per essere discussa.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni pecuniarie, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In parole semplici, il ricorso non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge (l’unico compito della Cassazione), ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I giudici hanno specificato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di palesi incongruenze logiche riguardo a:
– La qualificazione giuridica del fatto contestato.
– La misura della pena inflitta.
– La sussistenza delle condizioni per applicare la recidiva.
In sostanza, il ricorso non introduceva elementi nuovi o critiche pertinenti al giudizio di legittimità, ma tentava di ottenere un terzo giudizio di merito, cosa non permessa in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario finalizzato a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che si limiti a ripetere le stesse difese, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le conseguenze economiche, rappresentate dalla condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende, fungono da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, assicurando che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a casi che sollevano questioni giuridiche meritevoli di esame.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non può esaminare il merito delle questioni sollevate perché l’impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per questo specifico tipo di giudizio.
Perché il ricorso in questo caso è stato ritenuto inammissibile?
È stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare valide questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2801 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomènti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla qualificazione ascritta al fatto ( con esclusione della ipotesi di cui all’ari 73 comma 5 TUS), alla misura d pena irrogata, alla sussistenza dei costituti utili a giustificare l’applicazione della recidiva rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.