Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sui Motivi Generici e Riproduttivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono generici o si limitano a riproporre questioni già decise. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante contestata e l’entità della pena stabilita per il reato continuato. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una valutazione più favorevole e, di conseguenza, una riduzione della sanzione penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I giudici della Corte di Cassazione hanno esaminato attentamente le argomentazioni della difesa, giungendo a una conclusione netta. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti presentavano due vizi fondamentali. In primo luogo, le censure erano considerate meramente riproduttive di argomenti già ampiamente analizzati e respinti dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, le doglianze sono state ritenute generiche, in quanto non si confrontavano specificamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
La questione del ricorso inammissibile per genericità
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Non è consentito chiedere ai giudici di legittimità una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove, attività che spettano esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. Il ricorso deve, invece, individuare vizi specifici di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), non limitarsi a contestare l’esito della valutazione probatoria.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla duplice natura dei vizi riscontrati. Da un lato, la riproposizione pedissequa di argomenti già esaminati e motivatamente rigettati non costituisce un valido motivo di ricorso. L’imputato, infatti, non può sperare che la Cassazione rivaluti le medesime questioni senza sollevare profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello. Dall’altro lato, la genericità dei motivi impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Un motivo è generico quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a esporre un dissenso astratto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta della violazione di precise regole processuali. Per l’imputato, le conseguenze sono significative: la sentenza di condanna diventa definitiva e, oltre al pagamento delle spese processuali, scatta anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra come un’impugnazione non adeguatamente strutturata non solo sia destinata all’insuccesso, ma comporti anche un ulteriore aggravio economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, cioè non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per cassazione si limitano a ripetere le stesse questioni e le stesse censure già sollevate e respinte dai giudici del primo e del secondo grado, senza introdurre nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1184 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1184 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22384/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, all’entità della pena infli titolo di continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazion delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.