Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13910 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GALLIPOLI il 31/05/1954 NOME nato a GALLIPOLI il 15/09/1956
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udit la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano per NOME COGNOME il
vizio motivazionale in relazione agli artt. 633 e 639
bis cod. pen., nonché la
violazione di legge in ordine agli artt. 131
bis e 164 cod. pen. e per NOME
COGNOME la carenza della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità
del ricorrente, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di
merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 della
sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza dei reati contestati ai ricorrenti; pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate
ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 131
bis cod. pen.);
che, peraltro, i motivi in punto di responsabilità sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il Co siglie e Estensore