Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo giudizio. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come un’impostazione errata dell’appello possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un’imputata per reati legati alla falsificazione di un assegno. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva la disponibilità di un assegno con firma falsa, clonata da un titolo precedente. La sua giustificazione sulla provenienza dell’assegno era stata giudicata inattendibile e inverosimile, soprattutto perché fornita in una fase avanzata del processo, dopo la morte del soggetto che, a suo dire, glielo avrebbe consegnato. Questo elemento è stato interpretato come prova della sua piena consapevolezza dell’origine illecita del titolo.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un ‘vizio della motivazione’, ovvero un presunto errore nel ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come un ricorso presentato senza rispettare i canoni richiesti non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche un ulteriore onere economico.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due ragioni principali, che rappresentano i pilastri del giudizio di legittimità.
In primo luogo, il ricorso era formulato ‘in fatto’. L’imputata, infatti, non contestava un’errata applicazione della legge, ma proponeva una diversa valutazione delle prove e dei fatti (la rilevanza delle testimonianze, l’attendibilità delle giustificazioni). Questo tipo di analisi è precluso alla Corte di Cassazione, il cui ‘perimetro cognitivo’ è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme giuridiche (giudizio di diritto) e non al riesame del merito della vicenda (giudizio di fatto).
In secondo luogo, le censure mosse alla sentenza d’appello erano prive di ‘specificità’. La ricorrente si era limitata a riprodurre gli stessi argomenti già presentati e respinti nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui la Corte d’Appello li aveva disattesi. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene errato e spiegare perché, non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati.
Ricorso Inammissibile e motivazione senza vizi
La Corte ha inoltre sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da vizi, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano spiegato chiaramente perché ritenevano l’imputata responsabile, basandosi su elementi concreti come la disponibilità dell’assegno falso e l’inverosimiglianza della sua giustificazione. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso generico e fattuale non può che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a correggere errori di diritto. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e focalizzato esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi logici manifesti della motivazione, evitando di sconfinare in valutazioni di merito. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna definitiva e l’aggiunta di ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Perché presenta motivi che riguardano la valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, oppure perché i motivi sono una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che la Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o la credibilità delle prove (come testimonianze o documenti), ma solo verificare se la legge è stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti, svolgendo un giudizio di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La condanna precedente diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in tutte le sue forme, relativamente all’affermazione di responsabilità per i reati ascritti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni, perché proposto in fatto, con argomentazioni volte a prefigurare una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, avulsa dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di questa Corte ed atteso che la ricorrente ha riprodotto profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e solamente apparenti (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con motivazione esente da vizi, hanno evidenziato corrette ragioni di fatto e di diritto (cfr. Sez. 2, n. 5301 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01) per cui, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi dei delitti oggetto di imputazione (si veda pag. 4 del impugnata sentenza, sulla incontestata disponibilità dell’assegno oggetto di falsificazione da parte dell’imputata, tenuto conto della falsità della firma, donata da precedente assegno e della inattendibile e inverosimile giustificazione in ordine alla provenienza dell’assegno stesso e della disponibilità dello stesso in capo alla ricorrente, pervenuta, tra l’altro, a processo avanzato, dopo l’intervenuta morte del soggetto da lei coinvolto in tale spiegazione quale prova della piena consapevolezza della provenienza illecita);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.