Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza di Archiviazione non si Impugna in Cassazione
Quando un procedimento penale si conclude con un’archiviazione, la persona offesa può sentirsi privata di giustizia. Tuttavia, è fondamentale conoscere le corrette vie di impugnazione per non incorrere in un ricorso inammissibile, con conseguenti sanzioni economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Decreto di Archiviazione
I fatti alla base della decisione riguardano una persona offesa che, insoddisfatta della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale di merito, ha deciso di portare il caso fino all’ultimo grado di giudizio. Il GIP aveva disposto l’archiviazione del procedimento, ritenendo di fatto che non vi fossero elementi sufficienti per proseguire l’azione penale. La parte offesa ha quindi proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, cercando di ribaltare tale decisione.
La Decisione della Corte: Il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non valuta se l’archiviazione fosse giusta o sbagliata. Si tratta, invece, di una valutazione procedurale: la Corte ha stabilito che lo strumento utilizzato dal ricorrente (il ricorso per Cassazione) non era quello consentito dalla legge per quel tipo di provvedimento.
Le Motivazioni della Decisione: Un Principio Giurisprudenziale Consolidato
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio di diritto ormai granitico e consolidato nella giurisprudenza. Viene specificato che un’ordinanza di archiviazione non è un provvedimento ricorribile per Cassazione. Gli Ermellini hanno citato precedenti sentenze conformi, sottolineando come questa regola sia pacifica e non lasci spazio a interpretazioni differenti.
La decisione è stata presa avvalendosi di una procedura semplificata, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità senza particolari formalità quando questa appare manifesta. Tale procedura accelera la definizione dei ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile è condannato a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve da deterrente per evitare ricorsi avventati o presentati senza i presupposti di legge, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo riafferma una regola procedurale, ma sottolinea anche la responsabilità di chi adisce la Suprema Corte, imponendo conseguenze economiche significative in caso di impugnazioni non consentite.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione?
No, secondo un principio di diritto consolidato e ribadito in questa ordinanza dalla Corte di Cassazione, il ricorso contro un provvedimento di archiviazione è inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata di 4.000 euro.
Perché il ricorso della persona offesa è stato dichiarato inammissibile senza particolari formalità?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale, perché la sua inammissibilità era palese e basata su un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, rendendo superflue ulteriori formalità processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 27/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
pato avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che NOME, in qualità di persona offesa dal reato, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto l’archiviazione del procedimento n.5133/2021 Mod.44 – R.G. Gip n.7937/2021;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 – 01; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272932 – 01);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
ensore GLYPH
Il Pres ente
II