Ricorso Inammissibile: Il Caso della Tovaglietta Negata
Quando un atto giudiziario viene impugnato, non è scontato che il giudice superiore entri nel merito della questione. Esistono dei requisiti formali e sostanziali che, se non rispettati, possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico, scaturito da una richiesta apparentemente banale: quella di un detenuto di poter acquistare una tovaglietta.
I Fatti: La Richiesta Respinta dal Tribunale di Sorveglianza
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto, rivolta al Magistrato di Sorveglianza, di essere autorizzato all’acquisto di una tovaglietta in plastica o, in alternativa, in cotone. La richiesta viene rigettata. Il detenuto non si arrende e presenta reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che però conferma la decisione del primo giudice. Secondo i giudici, la richiesta era infondata.
L’Impugnazione e le Doglianze del Ricorrente
Contro la decisione del Tribunale, il detenuto propone ricorso per Cassazione, lamentando principalmente un vizio di motivazione e una violazione delle norme procedurali. A suo dire, il provvedimento del Tribunale sarebbe stato un semplice ‘copia e incolla’ delle conclusioni dell’amministrazione penitenziaria. Inoltre, egli contestava l’erroneità della decisione nella parte in cui si riteneva infondata anche la richiesta subordinata (la tovaglietta in cotone), considerandola esterna all’oggetto del giudizio.
La Decisione della Cassazione e l’analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza delle doglianze sollevate. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno riscontrato che il provvedimento impugnato conteneva una motivazione adeguata e coerente, non solo per la richiesta principale ma anche per quella alternativa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non era ‘apparente’ o un mero copia-incolla. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su un fatto concreto e pertinente: le caratteristiche del tavolo in uso al detenuto. Questo era già ricoperto da un materiale idoneo a garantire l’igiene e la pulizia, rendendo superfluo l’acquisto di un’ulteriore tovaglietta. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente di ottenere una diversa valutazione dei fatti non poteva trovare spazio nel giudizio di legittimità, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare il merito della vicenda.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data la palese infondatezza del ricorso e l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella sua proposizione, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo caso dimostra come la proposizione di un ricorso, specialmente in Cassazione, debba essere fondata su vizi concreti e non su una mera speranza di ottenere un riesame dei fatti.
Per quale motivo principale il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, basata sul fatto che il tavolo del detenuto era già rivestito di materiale igienico, rendendo la tovaglietta non necessaria.
Cosa significa che la motivazione del giudice non è ‘apparente’?
Significa che la giustificazione della decisione non è solo una formalità, ma espone in modo chiaro e logico le ragioni giuridiche e fattuali che hanno portato a quella conclusione. Nel caso specifico, la motivazione si basava sulla concreta valutazione delle condizioni del tavolo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di acquistare una tovaglietta in plastica o alternativamente in cotone;
Rilevato nel ricorso si deduce il vizio di motivazione e la violazione di norme procedimentali in quanto il provvedimento impugnato sarebbe un copia e incolla delle conclusioni dell’Amministrazione penitenziaria e che sarebbe errata la conclusione del Tribunale per cui la richiesta subordinata di acquistare una tovaglietta di cotone è infondata in quanto estranea al perimetro dello scrutinio del decidente;
Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, fornisce una motivazione adeguata e coerente anche con riferimento alle ipotesi alternative e ciò facendo riferimento alle caratteristiche del tavolo, ricoperto da materiale idoneo a garantirne l’igiene e la pulizia;
Rilevato che tale motivazione non è apparente e che pertanto il ricorso, che sollecita una diversa e alternativa valutazione, non è consentito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024