Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/10/1983
avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO
Idato avviso alle partid
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non
consentito;
che il comma 2
considerato bis
dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la
L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e l
sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pen o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa
previsione contenuta nell’art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017
e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame;
che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell’art. 448, rilevato
comma 2 bis, cod. proc. pen. (avendo lamentato la mancata esclusione della recidiva, considerata, invece, nella proposta di patteggiamento), con conseguente inammissibilità del ricorso;
ritenuto che l’inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025