Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17831 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/01/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 599- bis
cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a NOME COGNOME la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto
colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo,
con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena.
3. Tanto premesso, va rilevato che il motivo con cui la Difesa dell’imputato si duole della mancata determinazione della pena è manifestamente infondato, atteso che dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha proceduto alla pedissequa applicazione della pena che era stata chiesta dalle parti, specificando ilquantum del trattamento sanzionatorio e le relative modalità di calcolo. Ne consegue che il ricorso, che peraltro richiama la mancata determinazione dell’aumento per la continuazione rispetto a reati (quali l’associazione mafiosa e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che non risultano contestati, deve ritenersi del tutto inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore