Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo contenga elementi di novità e critiche specifiche alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di argomenti già trattati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione non fondata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione penale italiana. L’oggetto della contestazione riguardava, presumibilmente, la detenzione di sostanze illecite, come si evince dal riferimento alla loro “destinazione illecita”.
Tuttavia, il ricorso presentato non ha superato il vaglio preliminare della Corte Suprema.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: i principi dietro il ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali molto chiare, che delineano i confini di un corretto esercizio del diritto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era inammissibile perché, in sostanza, si limitava a “replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuove argomentazioni giuridiche né ha individuato vizi specifici nella motivazione della sentenza d’appello. Si è invece limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in secondo grado. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano fornito argomenti “giuridicamente corretti, puntuali e coerenti” per respingere le tesi difensive, anche in relazione alla destinazione illecita della sostanza detenuta.
Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi sui vizi di legittimità della decisione impugnata (violazione di legge o vizi logici della motivazione). Riproporre le stesse questioni senza un’analisi critica della sentenza d’appello rende l’impugnazione un mero tentativo dilatorio, sanzionato appunto con l’inammissibilità.
Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche costi significativi. La decisione insegna che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile elaborare un atto di impugnazione che dialoghi criticamente con la sentenza precedente, evidenziandone le specifiche lacune giuridiche o logiche. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento e sanzionata economicamente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Chi intende percorrere questa strada deve quindi assicurarsi che il proprio ricorso sia fondato su motivi solidi, nuovi e pertinenti, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso era meramente ripetitivo di argomenti già respinti.
Quali sono le ragioni specifiche per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a replicare censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata e presentando argomenti privi di coerenza logica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza peraltro effettuare congrui riferim alla motivazione dell’atto impugnato, replica profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al p delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni d manifeste incongruenze logiche in relazione alla destinazione illecita della sostanza detenuta d ricorrente rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le Pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell RAGIONE_SOCIALE mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.