Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione della Corte d’Appello
Quando un ricorso viene presentato alla Corte di Cassazione, ci sono regole precise da seguire. Se i motivi addotti sono deboli o errati, il risultato può essere una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un recente caso deciso con l’ordinanza n. 21313/2024, dove la Suprema Corte ha rigettato le doglianze di un imputato contro la rideterminazione della sua pena, confermando l’operato della Corte d’Appello.
I Fatti del Caso: La Rideterminazione della Pena in Appello
La vicenda processuale ha origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio una condanna, fornendo alla Corte d’Appello specifici criteri per ricalcolare la pena. L’imputato era stato condannato per diversi reati, tra cui una rapina pluriaggravata, identificata come il reato più grave.
La Corte d’Appello di Bari, nel riesaminare il caso, ha seguito pedissequamente le indicazioni della Cassazione. Ha individuato correttamente la rapina pluriaggravata come reato base su cui calcolare la pena complessiva, ha effettuato il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e ha determinato una sanzione finale non superiore a quella originariamente impugnata.
Il ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi dei Motivi
Nonostante la chiara aderenza della Corte d’Appello alle istruzioni ricevute, l’imputato ha deciso di presentare un nuovo ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava sulla presunta erronea rideterminazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse seguito correttamente i criteri indicati.
La corretta applicazione dei criteri di pena
Il ricorrente lamentava una non corretta individuazione del reato più grave e un errato bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha smontato questa tesi, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici supremi hanno verificato che la Corte d’Appello aveva agito in modo impeccabile, rispettando punto per punto quanto disposto nella precedente sentenza di annullamento.
L’assenza di violazione del divieto di reformatio in pejus
Un punto cruciale del ricorso era la presunta violazione del divieto di reformatio in pejus. Questo principio fondamentale impedisce al giudice di peggiorare la pena dell’imputato quando è stato solo lui a impugnare la sentenza. Anche su questo fronte, la Cassazione ha dato torto al ricorrente, evidenziando come la pena finale inflitta dalla Corte d’Appello non fosse in alcun modo superiore a quella oggetto della prima impugnazione. Pertanto, non vi era stata alcuna violazione di tale divieto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Ha sottolineato che la Corte d’Appello di Bari aveva seguito ‘pedissequamente’ le indicazioni fornite in sede di annullamento. L’individuazione del reato più grave (rapina pluriaggravata) e il conseguente bilanciamento delle circostanze attenuanti erano stati eseguiti in conformità con i principi stabiliti. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è stata quindi una diretta conseguenza della palese mancanza di fondamento delle argomentazioni del ricorrente. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3000 euro.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è sufficiente impugnare una decisione per ottenere una sua riforma. I motivi di ricorso devono essere solidi, pertinenti e fondati su precise violazioni di legge. Un ricorso basato su argomentazioni manifestamente infondate non solo non ha speranza di successo, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. La decisione della Cassazione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via dell’impugnazione, specialmente davanti alla Suprema Corte, che non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva seguito correttamente tutte le indicazioni fornite in una precedente sentenza di annullamento con rinvio.
Cosa significa che non è stato violato il divieto di ‘reformatio in pejus’?
Significa che la nuova pena determinata dalla Corte d’Appello, a seguito del rinvio, non era più severa di quella originariamente impugnata dall’imputato. Poiché solo l’imputato aveva fatto appello, il giudice non poteva peggiorare la sua posizione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla individuazione del reato più grave seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con il reato di rapina pluriaggravata, individuato dalla stessa Corte di cassazione come il reato più grave, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la pena finale stata determinata in misura non superiore a quella oggetto di impugnazione;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consi e e estensore
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Il Presidente