Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rientra nel Merito
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare motivi validi e pertinenti. Un caso recente della Corte di Cassazione ci mostra cosa accade quando si presenta un ricorso inammissibile, ovvero un appello che si limita a ripetere argomenti già respinti e non pertinenti alla questione centrale. Approfondiamo questa ordinanza per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato per aver violato una misura restrittiva che gli imponeva di non allontanarsi dal proprio Comune di residenza. L’imputato ha presentato ricorso sostenendo di aver agito correttamente, poiché aveva informato il Commissariato di polizia della sua intenzione di recarsi in una specifica località e del suo successivo rientro. Tuttavia, la condanna non derivava da questo spostamento dichiarato, bensì dal fatto che l’uomo era stato avvistato da un agente in un’altra città, diversa da quella comunicata, in un orario non coperto dalla sua notifica.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto cruciale è la distinzione tra la condotta comunicata dall’imputato (il viaggio verso una destinazione specifica) e la condotta effettivamente contestata e sanzionata (la sua presenza in un luogo completamente diverso).
L’argomento difensivo, basato sulla presunta correttezza delle comunicazioni fornite alle autorità, è stato ritenuto irrilevante. La Corte ha sottolineato che questo motivo era già stato esaminato e respinto dal giudice di merito, e la sua riproposizione in Cassazione, senza sollevare nuove questioni di diritto, ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Nel caso specifico, l’appello dell’imputato era ‘meramente riproduttivo’ di una censura già vagliata e disattesa. La Corte d’Appello aveva già spiegato chiaramente perché la notifica del viaggio in una città non scagionava l’imputato dall’essere stato trovato in un’altra. Riproporre lo stesso identico argomento in Cassazione, senza denunciare un vizio di legge nella sentenza precedente, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sui fatti, cosa non consentita. Pertanto, il ricorso è stato respinto in quanto non conforme ai requisiti richiesti per un giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non può essere una semplice ripetizione delle difese già presentate. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Infatti, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, stabilita in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, diventa definitiva, con l’aggiunta di un ulteriore onere finanziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre argomenti di fatto già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento speso in ricorso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merit pag. 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa spiega che la deduzione introdotta i appello, e poi riproposta nel ricorso – ovvero che l’imputato aveva avvertito il Commissariato polizia alle ore 7,.45 del giorno dei fatti che sarebbe uscito dal Comune di residenza, Barcell Pozzo di Gotto, per recarsi a Capo d’Orlando, ed aveva avvisato alle ore 9.45 dello stesso giorn di essere rientrato in Barcellona – non è conferente con la condotta contestata all’imputato, e cui lo stesso è stato ritenuto responsabile, ovvero quella di essere stato visto da un agente polizia a Milazzo alle ore 12.35 dello stesso giorno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.