Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti e le regole di ogni grado di giudizio. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, but comporti anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo l’ordinanza per capire perché i motivi dell’appello non hanno superato il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando principalmente due critiche:
1. Inattendibilità della testimonianza: La difesa contestava la credibilità di un testimone chiave, la cui deposizione era stata peraltro confermata da un certificato medico che attestava la consumazione del reato.
2. Eccessività della sanzione: Si lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo, ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti contestati.
Entrambi questi punti erano già stati discussi e rigettati dalla Corte d’Appello, che aveva fornito argomentazioni giuridiche dettagliate a sostegno della propria decisione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili per un giudizio di legittimità, che ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge, non di rivalutare le prove o i fatti già accertati dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Suprema Corte si basa su considerazioni procedurali precise e rigorose. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il motivo principale del rigetto risiede nel fatto che le argomentazioni del ricorrente erano semplici “mere doglianze riproduttive”. In altre parole, la difesa non ha fatto altro che ripresentare le stesse critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere all’infinito le prove, come la credibilità di un testimone, se questa è stata logicamente motivata dai giudici precedenti.
La Valutazione della Pena
Anche la critica relativa all’eccessiva severità della pena è stata giudicata generica. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento non solo alle modalità del reato, ma anche alla personalità dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici, respingendo così la doglianza come infondata.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge specifici e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La presentazione di un appello palesemente infondato o ripetitivo comporta non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, i quali consistevano in mere ripetizioni di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “mere doglianze riproduttive”?
Significa che le argomentazioni presentate dall’appellante alla Corte di Cassazione non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse critiche già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di pura violazione di legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente il cui appello viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 28/03/1978
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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gIl RG 22643
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in se di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censu adeguatamente vagliate disattest con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in ord alla credibile testimonianza di NOME COGNOME riscontrata dal certificato medico, volt comprovare la consumazione del delitto contestato; ritenuto che la doglianza sull’eccessivo trattamento sanzionatorio è generica ed è stata adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata con richiamo non solo alle modalità del fatto, ma anche alla personalità dell’imputato; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La NOME
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La Presidente