Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i principi che guidano la Suprema Corte.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza precedente, contestandone le motivazioni.
La difesa ha tentato di smontare il ragionamento dei giudici di merito, ma si è scontrata con i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ dove si può riesaminare l’intera vicenda, ma un giudice della legge, che verifica la correttezza giuridica delle decisioni impugnate.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano idonee a mettere in discussione la validità della sentenza d’appello.
Con questa dichiarazione, il percorso giudiziario del ricorrente si conclude. La sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio cardine: la motivazione della sentenza impugnata non era né illogica né contraddittoria. I giudici di merito (primo e secondo grado) avevano desunto la loro convinzione dalle ‘concrete modalità del fatto’, come emerge dagli atti processuali (pagine 2-3 della sentenza d’appello e pagina 7 di quella di primo grado).
In altre parole, la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione compiuta dai giudici precedenti fosse ben argomentata e ancorata agli elementi emersi durante il processo. Poiché il ruolo della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, ma solo di controllarne la coerenza logico-giuridica, in assenza di vizi evidenti il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità. È un atto che deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione gravi e palesi. Proporre un ricorso inammissibile, basato su argomentazioni che mirano a una rivalutazione dei fatti già esaminati, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro ricorsi presentati a scopo meramente dilatorio o senza reali fondamenta giuridiche, tutelando così l’efficienza del sistema giudiziario e sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non soddisfa i requisiti procedurali o, come in questo caso, perché le critiche alla sentenza precedente sono ritenute manifestamente infondate, in quanto la decisione si basa su una motivazione logica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questa specifica vicenda pari a tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e coerente. In questo caso, la motivazione è stata giudicata ‘non illogica’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/03/1984
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
,09
n. 43071/24 – Zhang
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art
337 cod. pen.);
Esaminati
i
motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano vizi di
violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente
vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, hanno ritenuto integrato il dolo alla luce delle circostanze fattuali e
particolare, dell’avvenuta qualificazione da parte degli agenti nonché della reazione del ricorrente, indicativa della volontà oppositiva del predetto rispet
al compimento dell’atto d’ufficio;
che risulta, pertanto, irrilevante la asserita mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, nella misura in cui l’elemento soggetti
è stato, con motivazione non illogica, desunta dai giudici di merito dall concrete modalità del fatto (cfr. sent. appello pag. 2-3 e sent. primo grado pag 7 );
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025