Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONSELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di
condanna, resa il 1° febbraio 2023 dal Tribunale di Padova, per i reati di cui agli artt. 189, comma 7 (capo 1), 189, comma 6 (capo 2); 186, comma
2, lett.
c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 3).
Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio della motivazione, in relazione alla
corretta dinamica del sinistro, per mancanza dei presupposti dei reati contestati; in relazione all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza,
insussistenza dei reati contestati; in relazione allo stato di ebbrezza, insussistenza del reato di cui al capo 3; violazione di legge e vizio di
motivazione con riguardo all’art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo all’eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché
meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) Quanto, in particolare, al trattamento sanzioNOMErio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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