Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONSELICE il 17/05/1986
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di
condanna, resa il 1° febbraio 2023 dal Tribunale di Padova, per i reati di cui agli artt. 189, comma 7 (capo 1), 189, comma 6 (capo 2); 186, comma
2, lett.
c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 3).
Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio della motivazione, in relazione alla
corretta dinamica del sinistro, per mancanza dei presupposti dei reati contestati; in relazione all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza,
insussistenza dei reati contestati; in relazione allo stato di ebbrezza, insussistenza del reato di cui al capo 3; violazione di legge e vizio di
motivazione con riguardo all’art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo all’eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché
meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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