Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza del del
di cui all’art. 336, secondo comma, cod. pen. (in detti termini riqualificata la co originariamente sussunta nell’art. 337 cod. pen.) è manifestamente infondato, avendo la Corte
di appello correttamente rilevato come quella posta in essere dal NOME costituisse una esplici minaccia tesa a costringere la persona offesa, appartenente della Polizia Penitenziaria in serviz
presso la Casa Circondariale di Avellino, a compiere un atto del proprio ufficio;
rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo con cui si censu mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata, con ragionamento
logico e completo, sulla personalità negativa del ricorrente, alla base, altresì, del gi complessivamente effettuato anche in ordine alla contestata recidiva ed alla concreta
determinazione della pena che la decisione ritiene corretto distanziare da minimo edittale; ch pertanto, il giudizio operato dalla Corte dimostra di ritenere superati gli elementi addot ricorrente, evidentemente ritenuti sub-valenti rispetto a quelli posti alla base del citato g rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.