Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRA il 27/05/1998
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge in relazione all’art. 110 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché, pur indicando una violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione delle fonti
probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio; considerato che i giudici del merito hanno
esplicitato il proprio convincimento, non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 6
sulla prova del contributo concorsuale dell’imputato, moralmente partecipe dei reati dal momento dell’ideazione a quello della fuga successiva all’esecuzione
materiale ad opera del correo);
considerato che il secondo motivo di ricorso, sull’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita
al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previste per le circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, sufficientemente argomentando sul punto (cfr. pag. 6 sul contributo rilevante dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, ‘n data 1 luglio 2025.