Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione del processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze economiche. Quando un ricorso non possiede i requisiti di legge, infatti, viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito, con un aggravio di costi per chi lo ha presentato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La pronuncia affermava la responsabilità penale di un individuo per fatti legati all’intestazione di una carta prepagata, sulla quale erano confluite somme di denaro di provenienza illecita. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato sulla base di argomentazioni giuridiche ritenute corrette.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel vivo della vicenda, cioè non stabilisce se l’imputato fosse colpevole o innocente. Semplicemente, sancisce che l’atto di impugnazione non era idoneo a provocare un nuovo esame da parte della Suprema Corte. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una semplice sanzione accessoria, ma una misura volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o per scopi meramente dilatori. Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, applica una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali, rendendo l’esito ancora più gravoso per la parte che ha tentato, senza successo, l’ultimo grado di giudizio.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione in modo sintetico ma inequivocabile. Il provvedimento evidenzia che la sentenza impugnata aveva già applicato “corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato”. Questo significa che, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva giudicato in modo giuridicamente ineccepibile.
Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto privo di motivi validi che potessero giustificare un intervento della Suprema Corte, il cui compito non è rivalutare i fatti (come farebbe un giudice di merito), ma verificare la corretta applicazione della legge. In assenza di vizi di legittimità da esaminare, l’impugnazione è stata rigettata in rito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza sul fatto, ma un giudizio di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve sollevare questioni relative a violazioni di legge o a vizi di motivazione specifici e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna a una sanzione pecuniaria, serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solide basi giuridiche, altrimenti il rischio è quello di veder confermata la condanna e di subire un ulteriore onere economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile” dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti previsti dalla legge. L’impugnazione viene quindi respinta in via preliminare, senza alcuna valutazione sulla colpevolezza o innocenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha stabilito che non c’erano i presupposti legali per procedere a una valutazione nel merito. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi confermata sulla base della correttezza degli argomenti giuridici già adottati nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 03/06/1976
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letti i motivi nuovi ;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o
comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata nella parte relativa all’intestazione in capo all’odierno ricorrente della carta postepay su cui è confluito il denaro) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.