Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che questo presenti motivi di diritto validi e specifici. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione di argomenti già respinti in appello conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, affidando al massimo organo della giurisdizione il compito di riesaminare la legittimità della sentenza.
Il fulcro della questione non risiede tanto nei fatti specifici che hanno portato alla condanna, quanto nelle modalità con cui è stato formulato l’atto di ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei requisiti essenziali per un esame più approfondito.
La declaratoria di inammissibilità non è una decisione neutrale, ma una presa di posizione netta che ha importanti implicazioni, sia per il caso specifico sia come monito per futuri ricorsi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione molto chiara: le argomentazioni presentate nel ricorso non erano altro che una ripetizione delle doglianze difensive già avanzate e valutate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza di secondo grado, sebbene caratterizzata da una motivazione “sintetica”, aveva comunque dato conto delle ragioni per cui le tesi difensive erano state respinte.
La Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”, ovvero un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Pertanto, presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, equivale a chiedere alla Corte un riesame del merito, compito che non le spetta. Questa pratica processuale rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di tale declaratoria sono state pesanti per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, volto a censurare errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Tentare di percorrere questa strada senza validi motivi giuridici non solo è inutile, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, agendo da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte, con motivazione seppur sintetica, dalla Corte d’Appello. Mancava, quindi, dei motivi specifici di legittimità richiesti per un esame da parte della Cassazione.
È sufficiente una motivazione ‘sintetica’ da parte di una Corte d’Appello per resistere a un ricorso in Cassazione?
Sì, secondo questa ordinanza, una motivazione, anche se sintetica, è considerata sufficiente se dà conto delle ragioni della decisione e respinge le argomentazioni difensive. Un ricorso che si limita a riproporre le medesime doglianze senza evidenziare specifici errori di diritto è destinato all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MIRANO il 01/07/1995
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venez ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 giugno 2023 dal Tribunale di
Treviso nei confronti di NOME COGNOME per il reato di guida in stato di ebbr aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall’orario notturno.
In data 11 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore, avv. NOME
COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che h sollevato due motivi. Con il primo, lamenta mancanza di motivazione con riguardo
alle dedotte ragioni sull’inattendibilità dell’accertamento strumentale trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazion
rispetto alla valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi in cui si articola sono vo prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti di prova, est
al sindacato di legittimità, a fronte di una sentenza che, per quanto sinteti dato conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive, in questa riproposte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr dente