Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/06/1998
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, i epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per
ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche come equivalenti alla contes aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato e confermato l’affermaz
di responsabilità per due reati continuati di detenzione e cessione a terzi (tra minorenne) di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish.
Ritenuto che l’unico motivo proposto (Violazione di legge e difetto assoluto d
motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzi sostitutive di cui all’art.
20-bis cod. pen.) è manifestamente infondato, nonché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.), rispetto ai quali il r
non opera alcun confronto, dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattame sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la rel
determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutt arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore