Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25494 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/05/1983
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che i motivi di ricorso, che contestano l’inosservanza della legge
considerato penale ed il difetto motivazionale in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva
ai sensi dell’art. 99 comma quarto cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e
da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui è stata disattesa la richiesta
difensiva di disapplicazione della recidiva di cui all’art. 99 comma quarto cod. pen., in considerazione della negativa personalità del prevenuto e della ritenuta
al grado di maggiore pericolosità sociale del medesimo, avuto anche riguardo
in essere per il nuovo reato offensività e riprovevolezza della condotta posta
/della stessa indole di quelli per cui aveva già riportato condanne precedenti a breve
distanza temporale dal nuovo fatto per cui si è proceduto);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Cofnsiglire Estensore