Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CHIETI il 24/12/1988
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la comunicazione del difensore, Avv. COGNOME
NOME del Foro di Pescara, con dichiarazione di astensione, non applicabile nel caso, attesa la natura dell’udienza (cfr. il
principio affermato in Sez. 5, n. 26764
del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786 – 01);
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale ed il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sul solo narrato della parte
offesa), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò
non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata sulla
sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestatigli e sull’attendibilità dell persona offesa, la cui credibilità soggettiva è stata validamente corroborata da numerosi riscontri estrinseci);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Co sigliere Estensore