Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un ricorso inammissibile, confermando la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche di una somma aggiuntiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. La Corte territoriale aveva confermato una condanna penale, applicando una pena base leggermente superiore al minimo previsto dalla legge, tenendo conto delle specifiche modalità con cui il reato era stato commesso e applicando la diminuente prevista per il rito abbreviato.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una valutazione diversa e più favorevole.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio che impedisce l’analisi stessa del ricorso.
Nel caso specifico, i giudici hanno riscontrato che le argomentazioni difensive erano generiche e, soprattutto, omettevano un confronto diretto e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma cercava di ottenere una diversa valutazione dei fatti, un’operazione che è preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha spiegato chiaramente perché il ricorso non potesse essere accolto. I giudici hanno sottolineato che il ruolo della Suprema Corte non è quello di un “terzo grado di merito”, dove si possono ripesare le prove e le circostanze di fatto. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Le doglianze del ricorrente erano state formulate in modo tale da sollecitare proprio quel tipo di valutazione che la Cassazione non può compiere. Egli proponeva, di fatto, di riconsiderare la vicenda per ottenere una conclusione diversa, ignorando che la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione, inclusa la quantificazione della pena, in base alle “concrete modalità dei fatti”. Pertanto, mancando una reale critica su un vizio di legittimità della sentenza impugnata, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazione inammissibile.
Questa decisione ribadisce un principio cruciale della procedura penale: presentare ricorso in Cassazione non è un tentativo ulteriore per rimettere in discussione l’intera vicenda, ma uno strumento specifico per censurare errori di diritto. Un ricorso che non rispetta questa fondamentale distinzione è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’aggravio di ulteriori costi per il proponente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni difensive erano generiche e miravano a ottenere una diversa valutazione dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha modificato la pena stabilita dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione non ha modificato la pena. Ha semplicemente constatato che il ricorso era inammissibile, confermando implicitamente la decisione impugnata, la quale aveva giustificato la misura della pena in base alle concrete modalità dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 31/12/1991
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità perché generici.
Il ricorrente, invero, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
denegate (cfr. pag.3 della sentenza impugnata) evidenziando che, a fronte della gravità della condotta non erano stati allegati elementi suscettibili di positiva
valutazione, conclusione che il ricorrente contesta con affermazioni apodittiche
(sul punto dell’obbligo di motivazione e della risalenza nel tempo del fatto, commesso il 21 maggio 2020) e trascurando che l’imputato non solo si era dato
alla fuga alla vista degli agenti ma, raggiunto, aveva sgomitato e sbracciato per sottrarsi alla presa.
Le argomentazioni difensive omettono, dunque, il confronto con il reale contenuto del provvedimento impugnato che ha anche confermato la pena base applicata in misura leggermente superiore al minimo edittale (mesi cinque, applicata la diminuente del rito) proprio in ragione delle concrete modalità dei fatti. In buona sostanza, il ricorrente propone ricorso al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025