Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 27/05/1949
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti d agli artt. 629 e 605 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione s
base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudiz rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particol
riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla le stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n.
31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 de sentenza impugnata dove sono analiticamente indicati i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa che hanno correttamen condotto all’affermazione di responsabilità per i delitti ascritti) fa applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazio responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.